REGIONE CAMPANIA – ORINANZA 90/2020: Disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.
Campagna Covid

REGIONE CAMPANIA – ORINANZA 90/2020: Disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza.- Disposizioni
in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15
ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio
2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente
del cui art.1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus
COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso,
possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra
quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a
trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020, termine dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,
(( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, )) e con possibilita’ di modularne
l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del
predetto virus”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in
particolare, l’art.1 a mente del quale “ (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di
sicurezza delle attivita’ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza
giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale
andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di
sanita’ e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della
protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione
all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri
stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.19 del
2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre misure
derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” e
l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle
more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2,
comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche
situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o
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Il Presidente
in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle
attualmente vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle
attivita’ di loro competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza
strategica per l’economia nazionale”;
VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14
luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di
cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero
dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione
sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. 2. Per
l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3,
del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’
statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’
regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto
dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per
impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’
disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5
giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione
accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione
della medesima disposizione la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’
applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,
relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo
Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi
proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3.
Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunque
piu’ grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, e’ punita ai sensi
dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per
garantire lo svolgimento delle attivita’ produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni
monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario
regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della
Salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del
Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario,
individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10
e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27
aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute,
ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita’ produttive delle aree del
territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”;
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Il Presidente
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di
monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma
16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio
moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A.
interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori
valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri
servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non
gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di
concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del
DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa
costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non
valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione
aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il
Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e
l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio
e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e
non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro, disposto che “1.
All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e’ aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre
con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita’ di prevederne
l’obbligatorieta’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di
fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per
le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il
consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’
coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle
disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri
previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;
VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, e, in
particolare, le disposizioni di cui all’art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune
aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di
rischio alto) secondo cui “(omissis)1… con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i
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Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo
quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia
e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla
Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei
dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito
il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in
uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di
Prevenzione. (omissis).4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti
misure di contenimento: (omissis)
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria,
dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche
si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto
2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque
il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni
di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività
a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in
medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche
o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario
Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di
cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di
COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; (omissis) 5.
Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al
presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose”;
VISTO l’art.1 del medesimo DPCM e, in particolare, le disposizioni di cui al comma 1, lett. f),
a mente delle quali, su tutto il territorio nazionale, “sono sospese le attività…di centri culturali,
centri sociali e centri ricreativi” ed mm), secondo cui “ a bordo dei mezzi pubblici del trasporto
locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è
consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente
sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente della Regione
dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi
sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in
modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in
cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può
disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o
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limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi,
nonché ai vettori e agli armatori;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. il 14
novembre 2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, alla stregua della quale si
applicano sul territorio regionale della Campania le precitate disposizioni di cui all’ art.3 del
medesimo DPCM;
VISTA l’Ordinanza n.86 del 30 ottobre 2020, con la quale è stato disposto tra l’altro che “Salva
ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica
quotidianamente rilevata: 1.1 con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14
novembre 2020, su tutto il territorio regionale è confermata la sospensione delle attività didattiche
in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività
destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui
svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle
specifiche condizioni di contesto; è altresì confermata la sospensione delle attività didattiche e di
verifica in presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle Università, fatta eccezione per
quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente
Ateneo; 1.2 con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio
regionale, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le
riunioni da remoto, è sospesa l’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia; 1.3 con decorrenza
immediata e fino al 14 novembre 2020, è confermato l’obbligo a tutte le aziende di trasporto
pubblico locale di modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la
maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità
della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di
comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della D.G.
Mobilità della Regione Campania e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre
modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico. E’ fatto obbligo alle Aziende di
trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli
utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione
alle stesse in uso. E’ demandato alla Direzione Generale per la Mobilità di monitorare i programmi
e gli orari del servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale determinazione
necessaria al fine del perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di
ulteriori contagi”;
VISTA l’Ordinanza n.89 del 5 novembre 2020, con la quale, con decorrenza dal 6 novembre 2020 e
fino al 14 novembre 2020, sono state confermate, tra le altre, le seguenti misure, già disposte con
la citata Ordinanza n. 86 del 30 ottobre 2020:
1.1. sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria,
fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi
dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito
previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di
contesto;
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1.2 sospensione, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di
effettuare le riunioni da remoto, dell’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia;
RILEVATO
-che l’Unità di crisi regionale, sulla base del quotidiano monitoraggio dei dati epidemiologici della
regione e all’esito di specifica istruttoria svolta con riferimento alle misure, sopra riportate, di cui
all’Ordinanza n.89 del 5 novembre 2020, con relazione acquisita al prot. COVID-19/SA n.66 del
15.11.2020/E ha rassegnato le seguenti conclusioni : “Proseguendo in un approccio di stringente
politica sanitaria di prevenzione, doveroso nel contesto campano per tutto quanto sopra rilevato,
sulla base della situazione ad oggi relativa alle fasce di età scolare – che, a fronte di alcuni segnali
di primo contenimento nella curva epidemica riguardante la fascia di età dei bambini delle scuole
materne e primarie, più recentemente fa rilevare nuovamente un incremento, seppur lieve, della
diffusione del virus – l’Unità di Crisi ritiene valutabile esclusivamente l’apertura graduale della
scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria, purchè si attivino azioni preventive
di screening dei relativi contesti, rivolte in particolare al personale docente e non docente
interessato ed ai bambini, con contestuale monitoraggio e valutazione dell’andamento della curva
epidemiologica. Tale monitoraggio, i cui dati sono decisivi per una riapertura completa, appare
necessario per valutare l’andamento di questa nuova ripresa. Inoltre, l’applicazione della nuova
Ordinanza del Ministro della Salute del 14 Novembre 2020 potrà comportare, per effetto delle
nuove misure di prevenzione e contenimento della mobilità e delle occasioni di socialità, un
ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica. Solo dopo il concreto avvio di tali misure
per un periodo di almeno una settimana e all’esito delle attività di screening, monitoraggio e
valutazione – e quindi non prima del 24 novembre 2020- si ritiene che le attività della scuola
dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria potranno riprendere in presenza, ove
ritenuto indispensabile alle esigenze dei minori e delle famiglie. Per tutti gli altri ordini e gradi
scolastici, nonché per le attività di laboratorio, la situazione a tutt’oggi registrata, anche relativa
alle specifiche fasce di età, induce a ritiene necessaria la conferma della didattica a distanza
almeno per ulteriori due settimane”;
RITENUTO
di dover provvedere in conformità a quanto prospettato nelle conclusioni della menzionata relazione
dell’Unità di crisi regionale;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
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territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei
provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e
dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce
che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della
dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33
del 2020;
emana la seguente
ORDINANZA
1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del
contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:
1.1.con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al
successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e
della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché
l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di
tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente
competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso
somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente
delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;
1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto
previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi
della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola
secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E’dato mandato alle AA.SS.LL.
territorialmente competenti – con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso
somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente –
ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni
interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data
dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;
1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate
agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte
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dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
1.4. restano sospese, ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 1, lett. f) DPCM 3 novembre
2020, le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, ivi comprese quelle
concernenti le lezioni e/o l’attività formativa agli associati o iscritti (ad es., corsi di lingua
straniera, di recitazione, di canto, danza, musica);
1.5. si richiamano le Aziende del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, alla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui all’art.1, lett.mm) del DPCM 3 novembre 2020.
Resta confermato l’obbligo per tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modulare
l’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di
trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti,
comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania,
nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio è
erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della D.G. Mobilità della Regione
Campania e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di
eventuali esigenze di interesse pubblico. E’ fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la
massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri
siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in
uso. E’ demandato alla Direzione Generale per la Mobilità di monitorare i programmi e gli orari
del servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale determinazione necessaria al
fine del perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori
contagi.
2. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al
DPCM 3 novembre 2020. Agli esercenti le attività consentite sul territorio regionale, è fatto
obbligo, altresì, di rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono
punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni
dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa
nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni
e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal
Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono
irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni
di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o
la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria
dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura
provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato
Giunta Regionale della Campania
Il Presidente
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni,
principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG
50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato,
sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti
dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle
province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di
Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. all’ANCI Campania, agli
esercenti il TPL per il tramite della Direzione Generale per la Mobilità, ed è pubblicata sul sito
istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA