Ordinanza n. 256 del 29/09/2020 – disposizioni per la diffusione sonora di musica effettuata da circoli privati e pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
IL SINDACO
Premesso che è facoltà degli esercizi pubblici quali ristoranti, bar, pizzerie, paninoteche ecc., nonché per i circoli privati, promuovere piccoli intrattenimenti musicali o diffondere musica con strumentazione arnplificata;
Considerato che l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dai pubblici esercizi dislocati nei territorio comunale;
Considerato che l’Amministrazione riconosce e tutela Ii diritto alla quiete e al riposo delle persone;
Ritenuto quindi intervenire in materia per contemperare le contrapposte esigenze, attraverso la ricerca di un giusto equilibrio, stabilendo gli orari nel quali è consentita la diffusione della musica all’interno e all’esterno degli esercizi pubblici e nei circoli culturali’ e ricreativi;
Visto it DPCM 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
Visto it DPCM 16 aprile 1999, n. 215 «Regolamento recante norme per Ia determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi»,
Visto che l’art. 50 del d.lgs 267/200 TUEL in ordine alla competenza del Sindaco in materia di orari;
Vista Ia Legge n 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico; Visto l’art. 7 bis del Digs 267/200 TUEL in materia di sanzione amministrativa;
ORDINA
Che la diffusione sonora di musica effettuata da circoli privati e pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie ecc.) e consentita con le seguenti limitazioni di orarlo:
➢ non oltre le ore 23,00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica
all’esterno dei local’;
➢ non oltre le are 24,00 nei giorni di venerdì e sabato all’esterno del local’; ➢ non oltre le ore 24,00 dal lunedì alla domenica all’intimo del locali.
➢ l’inizio della diffusione musicale non potrà avvenire prima delle ore 9,00 e tra le ore
13,00 e le ore 17,00.
La limitazione dell’orario di diffusione si applica qualunque sia la fonte sonora di produzione, sia essa dal vivo o riprodotta con strumenti elettrici, elettronici o altro.
In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica e dovrà essere rispettata la normativa di settore sopra riportata.
DISPONE
Fatta salva l’applicazione della legge penale di cui all’art. 659 cp in caso di disturbo del sonno o dell’occupazione delle persone, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza a soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, determinata nella misura ridotta in C 100,00, con l’obbligo di cessare immediatamente la condotta illecita e rimuovere con immediatezza ogni conseguenza.
AVVISA
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
– Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni;
– Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
La presente ordinanza e pubblicata all’Albo Pretoria e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Eboli e mediante diffusione attraverso la stampa locale.
E’ trasmessa, ai fini di vigilanza ed esecuzione, al Corpo della Polizia Locale di Eboli, ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo ai flni della diramazione al pubblici ufficiali di cui alla legge 01/04/1981, n. 121.
E’ altresi trasmessa:
– Al Comando Compagnia Carabinieri di Eboli;
– Al Gruppo Guardia di Finanza di Eboli;
– Alla Sottosezione Polizia Stradale di Eboli;
Al Servizio Relazioni con it Pubblico del Comune di Eboli ai flnIi della diffusione tramite stampa e sul sito WEB del Comune di Eboli.
Dalla residenza municipale, Eboli
C/so Matteo Ripa n. 49 84025 Eboli • SA
Tel. 0828/328211
settembre 2020
IL SIN DACO
Massimo Cariello
DI
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