AVVOCATO PENALISTA ESPERTA DELLA TUTELA DI GENERE E REFERENTE LOCALE DELL’ASSOCIAIZONE F.E.D.R.A.
Articolo pubblicato sul n 14 della Newsletter InEboli, mese di Luglio 2022
Il body shaming, nell’odierna società, è uno dei fenomeni che andrebbe maggiormente attenzionato.
Body shaming letteralmente significa “far vergognare qualcuno del proprio corpo “e si realizza allorquando una persona si rivolge ad un’altra con insulti, allusioni, doppi sensi e addirittura ingiurie tali da arrecare assoluto imbarazzo alla persona stessa; più precisamente l’azione va intesa come derisione del corpo altrui.
Più specificamente è l’atto di deridere, discriminare e sminuire una persona per il suo aspetto fisico.
A tale azione sono particolarmente soggetti gli adolescenti a causa della loro spasmodica ricerca di accettazione sociale oltre che dei cambiamenti fisici legati all’età e dunque alla loro crescita.
Il fenomeno viene altresì aggravato dalla diffusione di modelli estetici standardizzati da i mass media e dai social,addirittura sfociando in forme comportamentali altrettanto gravi quali il bullismo e il cyberbullismo.
Infatti il dilagare di internet e dei “moderni” mezzi di comunicazione di massa ha favorito il fenomeno in maniera dilagante.
A ciò si aggiunga che negli ultimi anni si è largamente diffuso il fenomeno di tormentare le persone più indifese “le nuove vittime della società” deridendole nel loro aspetto fisico perché magari non conforme a quello che la televisione propone quanto a modelli dal fisico scultoreo.
Sarà pur vero che, sin dall’antichità, le persone con qualche imperfezione nel loro fisico venivano schernite e derise da parte di taluni immaturi e superficiali che ”non vedono oltre il loro naso ”ma negli ultimi tempi il fenomeno è balzato alle cronache da quando il body shaming ha colpito anche taluni personaggi famosi e mi riferisco all’emblematico caso dell’Attrice-Soubrette Vanessa Incontrada la cui vicenda ha avuto una larga eco sia social che sociale.
Tale fenomeno apparentemente di leggera considerazione preserva e rimanda a specifiche figure di reato quale,in particolar modo la diffamazione ex art. 595 c.p. ; allorquando gli insulti sull’aspetto fisico della persona vittima vengono fatte in pubblico così da offenderne la reputazione.
Così inteso il reato comporta addirittura la comminazione della pena della reclusione che va da sei mesi a tre anni nonché una multa non inferiore a 516 euro.
In tali e specifiche situazioni alla vittima non resta che denunciare quanto subito all’autorità giudiziaria inquirente.