Il D.L. n. 154/2020 prevede ulteriori stanziamenti per le attività economiche colpite dalle restrizioni.
Dal 24 novembre ha vigore il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 (testo in calce) in tema di “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, meglio noto come “Ristori ter”.
Le misure del Ristori ter
Il decreto ter, più specificamente, prevede:
l’incremento di 1,45 miliardi, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dal decreto Ristori bis per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta;
l’inclusione del commercio al dettaglio di calzature tra quelle attività che, nelle “zone rosse”, risultano destinatarie del contributo a fondo perduto. Più in dettaglio l’allegato 2 del Ristori bis (D.L. n. 149/2020) viene integrato con la seguente riga: 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 200%;
l’istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, entro 7 giorni dall’entrata in vigore del medesimo Ristori ter, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
l’incremento di 100 milioni per l’anno corrente, della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, da destinare agli interventi di competenza del Commissario, per procedere all’acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei malati Covid-19. I fondi verranno trasferiti sull’apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.