Asl Salerno: Ricorso giurisdizionale di un dipendente sull’indennità di coordinamento del CCNL – La Uil Fpl con il seg. gen. Gennaro Falabella risponde alla Cisl Fp
Lavoro

Asl Salerno: Ricorso giurisdizionale di un dipendente sull’indennità di coordinamento del CCNL – La Uil Fpl con il seg. gen. Gennaro Falabella risponde alla Cisl Fp

La Cisl FP con il comunicato stampa del 26.10.2023, commentando l’esito di una vertenza inerente la richiesta di una dipendente dell’Asl Salerno tendente al riconoscimento delle indennità di coordinamento – parte fissa – di cui all’art. 10 del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 20.09.2021, ha rappresentato che il Tribunale di Salerno – sez. Lavoro “…ha confermato la tesi già precedentemente sostenuta dalla Cisl FP di Salerno, sottoposta al suo vaglio per la fattispecie in esame dal legale della sigla sindacale…” ed ha inoltre evidenziato che tanto costituisce“…Una vittoria significativa per la CISL FP di Salerno…”.
Tali affermazioni, a parere della Uil Fp, si prestano a fraintendimenti e quindi sono fuorvianti e approssimative. Infatti da un punto di vista formale la sentenza n. 1568/2023 del 17.10.2023 non ha accolto un ricorso proposto dalla CISL, ma bensì quello di una dipendente e in questo provvedimento non vi è stata una costituzione in giudizio della CISL e quindi il difensore della ricorrente è stato impropriamente definito “legale della sigla sindacale.
Inoltre in questa sentenza non vi è alcuna menzione della CISL quale soggetto sostenitore della “corretta applicazione dell’indennità di coordinamento ex art. 10 CCN”, sia da parte del Giudicante e sia, tantomeno, da parte dell’avvocato della ricorrente.
Inoltre, a parte quanto innanzi evidenziato, deve necessariamente considerarsi che l’esito di tale vertenza, anche se ha comportato la condanna dell’Asl Salerno al pagamento di una somma costituente l’importo dell’indennità di coordinamento – parte fissa – per due annualità, paradossalmente costituisce una sconfitta per i lavoratori della Asl Salerno.
Questo perché il riconoscimento giudiziale operato in tal senso da parte del Giudice del Lavoro è conseguenza della gestione caotica e personalistica dei cosiddetti “coordinatori facente funzioni”, ovvero dipendenti che in seguito a mere note dei responsabili delle loro strutture, avrebbero esercitato, o hanno rappresentato di aver esercitato, attività di coordinamento ai sensi dell’art. 10 del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 20.09.2021.
Il tutto in danno del restante personale avente diritto, che non ha potuto usufruire, per varie e variegate ragioni, di tali concessioni meramente discrezionali, comunque in spregio dello spirito della norma contrattuale, che presupponeva una procedura selettiva e il conferimento di tale indennità da parte dell’Azienda e non una gratificazione lasciata al libero arbitrio dei dirigenti.
Tale situazione è stata favorita anche dall’ignavia dei vertici aziendali, che raramente sono intervenuti per bloccare questa incresciosa prassi, con la conseguenza, a causa della loro inerzia, di consentire interventi della magistratura per il riconoscimento delle indennità economiche relative a tali attività, come nel caso in esame.
Allo stato, quindi, un istituto contrattuale, peraltro ad esaurimento in base al CCNL vigente, risulta essere di fatto applicato dal Giudice del Lavoro, comunque in base alle singole istanze e di conseguenza con decisioni valide solo per gli interessati e non per l’intera categoria dei lavoratori aventi diritto.
Comunque questa attività “sostitutiva” dell’organo giudicante, che quasi sembra essere favorita dall’indifferenza dei vertici aziendali, non può tuttavia essere incoraggiata poiché le pronunce della magistratura del lavoro risentono degli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, mutevoli nel tempo. Basti considerare, infatti, che lo stesso Giudice che ha velocemente emanato la Sentenza n. 1568/2023 sino ad un paio d’anno orsono ha costantemente rigettato i ricorsi riguardanti il riconoscimento economico delle indennità proposti dai dipendenti della Asl Salerno quali coordinatori facenti funzioni.
La UIL FP ha già denunciato ripetutamente questo paradosso , in ultimo con la recentissima nota di contestazione del 02/10/2023 diretta all’Asl Salerno, con la quale è stato proprio evidenziata l’illegittima attribuzione della funzione di coordinamento, stante l’inesistenza di atti formali da parte del Direttore Generale nel rispetto della normativa di riferimento, nonché la prassi del conseguente contenzioso per il riconoscimento di tali attribuzioni e l’assenza di provvedimenti di rivalsa nei confronti dei dirigenti che hanno provveduto a tali illegittimi conferimenti.
Pertanto la UIL FP coerentemente auspica una regolamentazione, anche se tardiva, dell’istituto e una verifica delle effettive funzioni di coordinamento espletate in base al dettato contrattuale, che evidenzia la necessità di procedure selettive interne per la corresponsione della relativa indennità, che sarà assorbita dall’indennità di funzione organizzativa, da attuarsi in seguito all’adozione del Contratto Integrativo Aziendale, appunto come previsto dal vigente CCNL.