A tutte le Strutture Regionali e Territoriali SICET
e p.c. Andrea Cuccello Segretario Confederale CISL
Roma, 05/03/2024
Prot.: 50
Oggetto: Decreto legge PNRR.
In allegato il testo del decreto legge 19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato
scorso e contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR.
Fra le norme di nostro particolare interesse vi sono quelle che rifinanziano i progetti
che erano stati esclusi con la revisione del PNRR approvata dal Governo lo scorso mese
di dicembre dopo il parere positive della Commissione Europea.
Si tratta in primo luogo dei Piani Urbani Integrati (PUI) delle 14 città metropolitane
che vengono rifinanziati con 2,7 miliardi di euro.
Vi sono poi gli investimenti per i progetti di rigenerazione urbana rivolti ai Comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti e finalizzati a ridurre le situazioni di
emarginazione sociale e degrado urbano per i quali vengono ripristinati 1,5 miliardi di
euro.
L’articolo 17 contiene invece ulteriori semplificazioni per l’housing universitario.
Al fine di favorire il raggiungimento dell’obiettivo di 60.000 nuovi alloggi per i fuori
sede entro il 30 giugno 2026 viene stabilito fra l’altro che:
il mutamento di destinazione d’uso degli immobili finalizzato alla creazione di
residenze universitarie è sempre ammesso anche in deroga alle eventuali prescrizioni
e limitazioni previste dai piani urbanistici;
– per cambiare la destinazione d’uso sarà sufficiente una segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA);
– in caso di aumento del valore della rendita catastale dopo il mutamento della
destinazione d’uso l’incremento non concorrerà ai fini della tassazione sugli immobili
e delle imposte ipotecarie e catastali;
– gli interventi per la realizzazione di nuovi alloggi per gli studenti universitari
fuori sede non sono assoggettati ai limiti per garantire a tutta la popolazione una
dotazione minima di standard urbanistici nè alla dotazione minima obbligatoria dei
parcheggi;
– in caso di interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla creazione
dell’housing universitario gli interventi possono determinare un incremento di
volumetria nei limiti del 35% della volumetria originaria.
Il comma 3 dell’articolo 17 prevede inoltre che il vincolo di destinazione sugli alloggi
realizzati grazie ai finanziamenti del PNRR per l’housing universitario è soltanto
temporaneo e dovrà avere per l’esattezza una durata minima non inferiore ai 12 anni.
Ma non è tutto.
Al fine di incentivare gli investimenti nel nuovo housing universitario con la
rimodulazione del PNRR i fondi sono passati da 960 milioni a 1,19 miliardi di euro ed
il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha già pubblicato un bando per
contributi ai privati che saliranno da 12.500 a 20.000 euro a posto letto.
Inoltre soltanto il 30% degli alloggi realizzati dovrà essere destinato alle graduatorie
per il diritto allo studio mentre per gli altri posti letto l’unico vincolo è costituito
dall’applicazione di un canone inferiore del 15% ai valori medi di mercato.
L’articolo 5 del decreto PNRR stabilisce poi che verrà nominato un Commissario
straordinario che dovrà vigilare sul conseguimento dell’obiettivo di 60.000 nuovi
alloggi universitari entro la scadenza del 30 giugno 2026.
Peraltro la nomina di un Commissario straordinario è prevista anche dal successivo
articolo 6 per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero e
valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata con l’obiettivo di
aumentare l’inclusione sociale e creare nuove strutture per l’ospitalità, la mediazione e
l’integrazione culturale non più finanziati con le risorse del PNRR.
Un saluto a tutti.
Fabrizio Esposito
Segretario Generale
A tutte le Strutture Regionali e Territoriali SICET
e p.c. Andrea Cuccello Segretario Confederale CISL
Roma, 5/3/2024
Prot.: 51
Oggetto: Assegno e carta di inclusione.
In allegato il decreto del Ministero del Lavoro sulle modalità di utilizzo della carta di
inclusione che comprende fra l’altro anche la possibilità di effettuare un bonifico
mensile per il pagamento dell’affitto e della rata del mutuo per l’acquisto della prima
casa.
Trattandosi dello strumento di pagamento elettronico previsto per i beneficiari
dell’assegno di inclusione vale la pena di riepilogare brevemente lo stato dell’arte
rispetto a questa nuova misura che è stata introdotta con decorrenza dal 2024 in
sostituzione del reddito di cittadinanza.
Le domande complessivamente presentate a gennaio sono state circa 779.000 e di
queste oltre un quarto sono state respinte per carenza di requisiti mentre più di 100.000
domande sono rimaste pendenti in attesa di approfondimenti o supplementi di
istruttoria.
Le domande accolte sono state invece circa 480.000 e l’importo medio degli assegni
pagati nel mese di gennaio è stato di 620 €.
Facile immaginare che il dato elevato delle domande respinte deriva in buona parte da
requisiti che sono molto più stringenti rispetto al reddito di cittadinanza, a cominciare
dal fatto che l’assegno di inclusione viene riconosciuto soltanto alle famiglie che hanno
almeno un componente disabile o minorenne o con almeno 60 anni di età o inserito in
un programma di assistenza dei servizi sociali certificato dal Comune.
Si tratta cioè di una misura che non interviene generalmente a favore delle famiglie
povere ma soltanto se la condizione di deprivazione materiale risulta aggravata dalla
presenza all’interno del nucleo familiare di soggetti che evidentemente non sono in
condizione di lavorare.
Non a caso qualora nella famiglia richiedente l’assegno siano presenti persone di età
compresa fra 18 e 59 anni attivabili al lavoro dovrà essere sottoscritto anche un patto
per l’inclusione che implica l’avviamento di questi soggetti ai centri per l’impiego o
presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
Rispetto invece all’entità dell’assegno ricordiamo che si tratta di un’integrazione al
reddito familiare fino all’importo massimo di 6.000 € all’anno, elevabile a 7.560 € se
nel nucleo familiare sono presenti solo persone che hanno compiuto i 67 anni e/o
disabili.
E’ poi prevista un’integrazione per le famiglie in locazione per un importo pari
all’ammontare del canone annuo e fino ad un massimo di 3.360 €, che viene però
ridotto a 1.800 € per le famiglie a cui spetta l’assegno di base nel limite di 7.560 €.
In pratica vi è una soglia massima di 9.360 € per tutti gli inquilini aventi diritto
all’assegno di inclusione.
Ricordiamo infine che l’assegno va richiesto all’INPS direttamente per via telematica
oppure avvalendosi dell’assistenza dei patronati e dei Caf convenzionati.
Un saluto a tutti.
Fabrizio Esposito
Segretario Generale